Dopo la separazione è possibile proporre in Tribunale, sempre in maniera consensuale o giudiziale a seconda che venga o meno trovato un accordo tra le parti la domanda di divorzio.
Se il matrimonio che si intende sciogliere è stato celebrato davanti all'Ufficiale di Stato civile si parla propriamente di divorzio se invece il matrimonio è stato celebrato in Chiesa si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In questo ultimo caso sono gli effetti civili del matrimonio a venire meno ma non il vincolo religioso che persisterà, salvo annullamento del matrimonio con un procedimento canonico.
A conclusione del procedimento il vincolo matrimoniale verrà definitivamente sciolto e sarà, pertanto, possibile procedere a nuove nozze.
Attualmente a seguito della Riforma Cartabia
Con il d.lgs. n. 149/2022, in un ottica di economia processuale, si è introdotta la facoltà, per la parte, di proporre, nell'atto introduttivo del procedimento di separazione personale contestualmente la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tali disposizioni hanno effetto e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 Febbraio 2023; invece, per i procedimenti già pendenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza.
Tuttavia, la domanda di divorzio sarà procedibile soltanto dopo che siano trascorsi dalla prima udienza, almeno sei mesi nel caso della separazione consensuale o un anno nel caso di quella giudiziale e sia intervenuta Sentenza parziale definitiva che abbia pronunciato sulla separazione personale.
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