SEPARAZIONE


Nelle famiglie unite dal vincolo matrimoniale, nel caso in cui venga meno l'unità di famiglia ossia quando non c'è più comunanza di interessi, di sentimenti, di valori che dovrebbero alimentare l'unione familiare risulta inutile imporre la persistenza del vincolo coniugale ridotto ad un "involucro vuoto" dal quale potrebbero derivare pregiudizi per i figli.

E' possibile quindi ricorrere all'Istituto giuridico della separazione personale, sia essa consensuale o giudiziale che pur costituendo un rimedio alla crisi coniugale non scioglie il vincolo matrimoniale ma ne attenua gli effetti; le parti saranno autorizzate a vivere separatamente.

La separazione può essere di natura consensuale o giudiziale a seconda che i coniugi riescano a trovare un accordo o meno; in quest'ultimo caso sarà il Giudice a decidere.
In entrambi i casi si procederà in Tribunale ma mentre nel primo caso gli accordi raggiunti dalle parti saranno omologati dall'Organo Giudiziario nel secondo caso si incardinerà un vero e proprio procedimento al termine del quale le condizioni della separazione saranno stabilite dall'Organo giudiziario.

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